La responsabilità per i danni da prodotti difettosi è prevista in capo al produttore, anche in assenza di prova della colpevolezza di quest'ultimo (v. art. 114 del Codice del consumo, d. lgs. 206/05).
Ai fini della disciplina in questione, viene considerato produttore:
La nozione di prodotto, invece, si riferisce ad "ogni bene, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile", ivi compresa l'energia elettrica (art. 115 cod. consumo) (v. anche il nostro approfondimento sulla responsabilità da prodotto difettoso nel settore alimentare).
Il prodotto difettoso, in particolare, è considerato quello che non offre la sicurezza che sia normale aspettarsi in relazione alle sue caratteristiche, al suo utilizzo normale e all'epoca in cui è stato prodotto (ad esempio, la Cassazione ha condannato un produttore di fazzolettini di carta per la presenza di sostanze allergizzanti nel tessuto, leggi Allergia da contatto: danno da prodotto difettoso).
La disciplina della responsabilità da prodotto difettoso si applica alle seguenti tipologie di danno subito:
Come detto, la fattispecie individua un'ipotesi di colpa presunta, che non necessita, dunque, di dimostrazione da parte del danneggiato.
Questi, però, è comunque tenuto a provare l'esistenza del danno e del difetto e la correlazione causale tra il difetto e il danno subito (art. 120 cod. consumo).
Proprio in virtù di tale schema, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti inquadrano la responsabilità da prodotti difettosi non tanto come responsabilità oggettiva vera e propria, ma come un tipo di responsabilità aggravata per colpa presunta (cfr. Cass. civ., sez. terza, n. 29828/18; inoltre, per la sufficienza di una prova per presunzioni semplici, vedi il nostro approfondimento La Cassazione sulla responsabilità per il danno da prodotti difettosi).
Come anticipato, nella presente fattispecie si configura un caso di responsabilità da atto illecito, che comporta in capo al fabbricante l'obbligo di risarcire il danno, ogni qual volta non riesca a fornire una prova liberatoria che faccia venir meno la sua responsabilità.
In particolare, in base al dettato dell'art. 118 del codice del consumo, il produttore è liberato se riesce a dimostrare almeno una delle seguenti circostanze:
Una norma particolarmente importante in materia è quella che vieta la possibilità di concordare patti o clausole che esonerino o limitino preventivamente la responsabilità del produttore per i danni arrecati da prodotti difettosi (art. 124 cod. consumo).
Nondimeno, ai fini della presente disciplina, il consumatore è comunque tenuto ad utilizzare il prodotto secondo il suo uso conforme e rispettando le istruzioni eventualmente fornite dal produttore.
Infatti, se il danneggiato concorre al verificarsi del fatto colposo, si applica l'art. 1227 c.c. che prevede la relativa diminuzione del risarcimento. Quest'ultimo è, poi, escluso, quando viene dimostrato che il danneggiato fosse consapevole della difettosità del prodotto.
Per agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno, occorre conoscere l'identità del produttore. A tal fine, una soluzione è quella di richiedere tale informazione al fornitore.
Ebbene, il codice contiene una norma che obbliga il fornitore, in tal caso, a rilasciare l'informazione richiesta entro tre mesi: in mancanza, egli sarà ritenuto responsabile del danno al pari del produttore.
La stessa regola si applica nel caso in cui ad essere ignoto sia il soggetto che ha importato il prodotto all'interno del territorio UE.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da prodotto difettoso è di tre anni dalla conoscenza del difetto e dell'identità del soggetto responsabile.
In ogni caso, il diritto si estingue dopo dieci anni dal giorno in cui il prodotto è stato messo in circolazione o importato nel territorio dell'UE. Per impedire tale decadenza, è necessario proporre la relativa domanda giudiziale entro tale termine.