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Notizie Giuridiche

» Il reato di falsa perizia o interpretazione
02/06/2020 - Daniele Paolanti

Il testo dell'art. 373 c.p.

Il reato di cui all'art. 373 del Codice Penale mira a sanzionare la condotta di coloro i quali, nominati dall'Autorità Giudiziaria a svolgere la funzione di perito o interprete, offrano pareri o interpretazioni mendaci oppure affermino fatti non conformi al vero.

Per completezza espositiva, si riporta il dispositivo di cui all'art. 373 c.p.: "Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte".

Ratio legis e bene giuridico tutelato

Il delitto di cui all'art. 373 c.p. è un reato proprio, infatti può essere commesso unicamente da chi dovesse essere nominato perito o interprete da parte dell'Autorità Giudiziaria. La previsione codicistica mira a salvaguardare, quale bene giuridico meritevole di tutela, il buon andamento dell'amministrazione della Giustizia. È un reato istantaneo, di pericolo e procedibile d'ufficio.

La condotta sanzionata dall'art. 373 c.p.

L'Autorità Giudiziaria, nell'amministrazione della Giustizia, si può avvalere di plurime professionalità ai fini di consulenze tecniche oppure, laddove necessario, anche di interpreti che agevolino lo svolgimento del processo. Laddove questi, assunto l'incarico e prestata la formula di impegno, predispongano e sottopongano perizie false, oppure affermino fatti contrari al vero, sono puniti con le medesime sanzioni previste per il delitto di falsa testimonianza. Persona offesa dal reato non è quella che subisca, anche indirettamente, un danno dalla condotta descritta (questa semmai è danneggiata dal reato, quindi nemmeno legittimata a proporre eventualmente opposizione alla richiesta di archiviazione), bensì deve ritenersi che la persona offesa sia la collettività, essendo il reato posto a salvaguardia del buon andamento dell'amministrazione della Giustizia.

La pena

Per l'ipotesi di reato di cui all'art. 373 del Codice Penale, si applicano le pene previste dall'art. 372 c.p. (falsa testimonianza), ovvero la reclusione da due a sei anni. Al comma 2 l'art. 373 c.p. prevede finanche l'interdizione dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Elemento soggettivo

Per quanto pertiene l'elemento psicologico esso si sostanzia nel semplice dolo generico, ovvero nella volontà cosciente e nella premeditata intenzione di fare una falsa perizia o una falsa interpretazione, nonché nell'affermazione di fatti non corrispondenti al vero da parte del perito o dell'interprete.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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