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Notizie Giuridiche

» Omissione di referto
30/09/2022 - Daniele Paolanti

Reato di omissione di referto: art. 365 c.p.

Il reato di omissione di referto si configura ogni qual volta l'esercente la professione sanitaria, che abbia svolto la propria prestazione professionale assistenziale in casi che possano configurare un'ipotesi delittuosa (e che siano procedibili d'ufficio), non presenti il referto all'autorità giudiziaria o ne ritardi la comunicazione (che ai sensi dell'art. 334 c.p.p. deve avvenire entro 48 ore).

Il comma 1 dell'art. 365 c.p. così dispone: "Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro".

Natura del reato e ratio legis

Il reato di omissione di referto è un delitto contro l'amministrazione della giustizia, di pericolo, omissivo, istantaneo e perseguibile d'ufficio. Si tratta di un reato "proprio" o, come altrimenti detto dalla dottrina, "qualificato", dacché può essere commesso unicamente dall'esercente la professione sanitaria che abbia prestato la propria opera nell'ambito di un caso che configuri un'ipotesi delittuosa. L'interesse giuridico meritevole di tutela (ovviamente il buon andamento dell'amministrazione della Giustizia) si concretizza soprattutto nella necessità, ad opera delle autorità di cui all'art. 361 c.p. (Autorità Giudiziaria o, comunque, di competenza), non solo di acquisire la notitia criminis, ma anche di ricevere uno strumento utile per l'attività investigativa (il referto), posto l'indiscusso rilievo che il referto assume nell'ambito di valutazioni di carattere tecnico o peritale. Quindi tra l'autorità giudiziaria ed il sanitario esiste un rapporto di stretta collaborazione e cooperazione per quanto riguarda l'acquisizione delle notizie di reato.

La condotta sanzionata dall'art. 365 c.p.

La condotta sanzionata dalla norma è quella del sanitario che omette o ritarda (il termine è di 48 ore, previsto dall'art. 334 c.p.p.) di riferire la notitia criminis, appresa nell'esercizio della propria attività ed in casi nei quali abbia prestato la propria opera, all'autorità giudiziaria (indicata nell'art. 361 c.p.) mediante la trasmissione del referto. Ovviamente il sanitario deve percepire la possibilità che il fatto di cui assume cognizione rappresenti un delitto perseguibile d'ufficio, tenendo sempre in considerazione che l'azione penale viene poi esercitata, secondo le disposizioni codicistiche e costituzionali, dal Pubblico Ministero, il quale opera con discernimento giuridico sul fatto.

La pena

I responsabili del reato di omissione di referto sono puniti con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Esimenti e cause di non punibilità

Il comma 2 dell'art. 365 c.p. prevede una causa di non punibilità, donde non si configura il reato per quelle omissioni giustificate dal fatto che il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Elemento soggettivo

Il reato è punito a titolo di dolo generico, quindi, per quanto pertiene il coefficiente soggettivo, esso consiste nella volontà cosciente di omettere (o finanche ritardare) la comunicazione della notitia criminis mediante la tempestiva trasmissione del referto. Il dolo generico esisterà quindi ogni qual volta il sanitario sia consapevole dell'esistenza di una notizia di reato di cui abbia l'obbligo di riferire e, con coscienza e volontà, ometta di adempiere a tale dovere.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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