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Notizie Giuridiche

» Dimezzato il compenso all'avvocato se la causa è facile
17/11/2019 - Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29212/2019 (sotto allegata) ribadisce un principio ormai consolidato in giurisprudenza, in base al quale il giudice, in assenza di accordo tra le parti, può determinare il compenso del professionista, nel rispetto delle tariffe, che se adeguatamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie la Corte d'Appello, nella sentenza impugnata ha motivato congruamente la riduzione del 50% del compenso dell'avvocato ricorrente, per la particolare facilità della causa di lavoro seguita dalla professionista, vertente su una questione già risolta dalla Corte di legittimità. Essa inoltre si è attenuta al rispetto delle tariffe, riconoscendo comunque un compenso superiore ai minimi tariffari. Il ricorso della professionista quindi deve essere rigettato.

Compenso all'avvocato ridotto del 50%

La Corte d'appello su ricorso di un'avvocata, condanna il cliente della ricorrente a pagare alla professionista la somma di 6.817,50, compensando le spese di lite. Per la Corte l'importo chiesto dall'avvocato per aver assistito il resistente in una causa di lavoro rispetta i valori medi delle tariffe professionali, considerato che il valore della causa, in base alle tabelle di cui al D.M. 55/2014, rientra nello scaglione compreso tra 52.000 e 260.000 euro. Il compenso però doveva essere ridotto del 50% perché le questioni trattate non risultavano particolarmente complesse, trattandosi di causa simile a numerose altre proposte dalla professionista per tutelare altri lavoratori marittimi e perché la domanda di risarcimento del danno esistenziale richiesta per il cliente era stata respinta.

Contro l'ordinanza il legale propone ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, a cui si oppone l'intimato.

Riduzione compenso lesiva del decoro della professione

La soccombente ricorre in Cassazione lamentando in particolare l'erroneità della decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ridotto gli onorari stante l'assenza di una richiesta specifica in tale senso del cliente e la mancata contestazione dell'importo.

La riduzione del compenso nella misura del 50%, per la professionista risulta lesiva del principio di adeguatezza e non tiene conto dell'importanza dell'opera svolta, risultando così lesiva del decoro della professione. Risulta erroneo altresì il richiamo alle prestazioni stragiudiziali e la mancata considerazione di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 55/2014.

Metà compenso all'avvocato se la causa è facile

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29212/2019 rigetta il ricorso della professionista. Il primo motivo sollevata risulta infatti infondato in quanto "è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'art. 2233 c.c., nella parte in cui dispone che, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è determinato dal giudice in base alle tariffe, attribuisce un potere discrezionale al giudice che, se congruamente motivato ed esercitato in conformità alle tariffe professionali, è insindacabile in cassazione ... il potere discrezionale può esplicarsi anche nell'aumento o nella riduzione dei compensi, e ciò a prescindere dall'istanza del professionista o, correlativamente, dalla richiesta del cliente … l'unico limite è che, nei rapporti tra professionista e cliente, il giudice non può liquidare gli onorari al di sotto dei minimi tariffari, circostanza quest'ultima che la parte ricorrente non ha mai allegato né, tantomeno, provato ..."

Non c'è stata quindi alcuna violazione dei principi di adeguatezza del compenso rapportata all'importanza dell'opera e al decoro della professione visto che nel caso di specie i compensi liquidati sono superiori ai minimi tariffari. Inammissibile il motivo che fa leva sulla mancata contestazione del compenso da parte del cliente. Infondata anche la contestazione basata sull'art 4 del D.M 55/2014. La Corte d'Appello ha ridotto il compenso in virtù della particolare facilità della causa "già risolta con sentenze di questa Corte nonché del risultato utile conseguito dal lavoratore, che ha comunque visto respinta una delle domande proposte".

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[Fonte: www.studiocataldi.it]

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