Secondo i giudici della Suprema Corte, che hanno respinto il ricorso dell'uomo, già ritenuto colpevole dai giudici di merito, la condotta incriminata, ovvero utilizzare la bacheca
per diffondere messaggi diffamatori, per costante giurisprudenza integra una ipotesi di
aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, del
.
Trattasi, infatti, di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque apprezzabile di persone.
Il tagging e l'accertamento dell'indirizzo Ip
L'attività di
tagging, inoltre, consente di far sopravvivere quelle informazioni o foto anche al di là del fatto che l'autore ne abbia o meno effettuato la cancellazione.
Secondo la Corte, infatti, la
diffamazione a mezzo
Facebook richiede, come elemento fondamentale ed imprescindibile, ai fini della pronuncia di una
sentenza di condanna, l'accertamento del cosiddetto
Internet Protocol Address (cd. Indirizzo IP).
Quest'ultimo consente, infatti, di risalire con certezza al dispositivo, elaboratore o PC, collegato alla rete informatica, utilizzato per pubblicare materiale diffamatorio, e quindi al titolare della linea telefonica associata al profilo
Facebook.
Indirizzo Ip: prova ai fini della diffamazione
Con la
sentenza n. 5352 del 5 febbraio 2018 la V Sezione della Corte di Cassazione
ha confermato, rafforzandolo, l'orientamento espresso già in altre sentenze precedenti, secondo il quale la mancata verifica da parte dell'Autorità giudiziaria dell'indirizzo IP di provenienza del contenuto lesivo, riferibile al profilo
Facebook "incriminato", non consente di procedere con il massimo grado di certezza possibile all'attribuzione della responsabilità per il reato di
diffamazione ex art. 595, III co. c.p., atteso che, mancando tale accertamento, non può escludersi l'utilizzo abusivo del nickname del presunto autore del reato da parte di terzi, né risulta possibile verificare i tempi e gli orari della connessione.
Vero è che ciascun dispositivo ha il proprio indirizzo IP privato, ma tutti gli IP privati sono associati ad un IP pubblico, che appunto consente l'identificazione del dispositivo in un determinato lasso di tempo.
Oltre all'accertamento dell'indirizzo IP, che è attività in via principale propria degli Inquirenti, non va trascurato, dal punto di vista di chi sporge la denuncia-querela, l'aspetto legato alla corretta acquisizione forense del materiale diffamatorio presente su
Facebook atteso che la semplice stampa su carta è una prova insufficiente.
Non bisogna, però, confondere le offese pubbliche con quelle fatte in privato, come ad esempio in chat.
In questo caso non si parla di
diffamazione ma di semplice
ingiuria, oggi non più considerata come reato ma, a seguito del d. lgs. del 15 gennaio 2016, n°. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2 della l. 28 aprile 2014, n°. 67) come illecito amministrativo.
Una volta accertato l'indirizzo IP privato e quello pubblico ad esso collegato, si può risalire sicuramente all'autore del reato che rischia una sanzione dai 100 a 8 mila euro per le offese private e la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una
multa non inferiore ai 516 euro per quelle pubbliche.
La bacheca di
Facebook, pertanto, non deve essere considerata come luogo di accusa o di vendetta, bisogna stare molto attenti a quello che si scrive perché potrebbe diventare un principale mezzo di prova in un eventuale giudizio penale, quindi, prima di lasciare libero sfogo ad accuse e offese, meglio contare fino a 10!!