di Lucia Izzo - Spetta all'avvocato pagare le spese processuali qualora il ricorso in Cassazione sia dichiarato inammissibile per difetto di una
procura valida: in tal caso, infatti, l'attività svolta dal legale non produce alcun effetto nei confronti dell'assistito e dunque è lo stesso difensore ad essere parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della
procura speciale a ricorrere.
In particolare, quanto alla
validità della procura, risulta del tutto generica l'affermazione "mandato in atti" presente nell'intestazione del ricorso, senza specificare quale sia l'atto in cui la
procura sarebbe contenuta (es. atto pubblico o
scrittura privata autenticata), né se è stato prodotto in sede di legittimità e neppure come sia reperibile fra gli altri atti e documenti di causa.
In tal modo, non viene consentito alla controparte e alla stessa Corte di verificare se effettivamente tale
procura speciale per il giudizio in Cassazione sia stata
rilasciata anteriormente o contemporaneamente alla notificazione del ricorso.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza
25435/2019 (sotto allegata) dichiarando inammissibile il ricorso per difetto dì valida
procura alle liti.
Validità della procura speciale
Gli Ermellini rilevano come la
procura non sia apposta a margine del ricorso, né in calce, né allegata e neppure risulta nuovamente trascritta nel corpo del ricorso o notificata unitamente allo stesso.
Se rilasciata con atto separato, spiega la Corte, avrebbe dovuto essere
allegata unitamente al ricorso notificato, entro il termine di legge. In particolare, precisa il provvedimento, se la dicitura "mandato in atti" si riferisce alla
procura alle liti rilasciata al difensore nelle pregresse fasi del giudizio di merito, tale
procura sarebbe inidonea allo scopo.
La
procura per ricorrere in Cassazione, infatti, ha
carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla
sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa.
Procura speciale e ricorso in Cassazione
Per gli Ermellini, il ricorso deve ritenersi
inammissibile qualora la
procura sia conferita a margine dell'atto introduttivo di primo grado, ancorché per tutti i gradi di giudizio, senza che assuma rilievo che la
sentenza sia divenuta direttamente impugnabile per cassazione all'esito della pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c., né, in ogni caso, che, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., persista la validità della
procura per il giudizio di appello (cfr. Cass. 5554/2011; Cass. 19226/2014; Cass. 58/2016).
La
procura speciale deve poi essere stata
rilasciata prima della notificazione del ricorso per cassazione. Le Sezioni Unite (Cass. 16540/2006) hanno infatti chiarito che la mancata trascrizione, sulla copia del
ricorso per Cassazione notificato, degli estremi della
procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, non determina l'inammissibilità del ricorso ove la
procura sia stata rilasciata con
dichiarazione a margine, o in calce al ricorso, in quanto in tal caso l'intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l'anteriorità del rilascio della
procura rispetto alla notificazione dell'atto di impugnazione.
La
procura speciale inoltre può essere apposta, oltre che in calce o a margine del ricorso, ovvero su foglio separato (non più necessariamente mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata),
materialmente congiunto all'atto cui si riferisce o depositato nel termine di cui all'art.369 comma 3 c.p.c., che detta tale onere di deposito a pena di improcedibilità.
Ricorso inammissibile per difetto di procura: paga il difensore
Nel caso di specie viene ritenuta del tutto generica la dicitura "
mandato in atti" apposta nell'intestazione del ricorso; inoltre, non risultando la
procura a margine o in calce al ricorso medesimo, né rinvenendosi atto di conferimento del mandato difensivo, inserito nel fascicolo del giudizio di legittimità nella forma di separato atto depositato nei termini, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
I giudici di Piazza Cavour ritengono che le spese si pongano a carico del difensore di parte soccombente, stante il principio di diritto secondo cui l'inammissibilità del
ricorso per Cassazione per avere il
difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia
parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della
procura speciale a ricorrere per Cassazione.
Pertanto, qualora la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, "la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità" (cfr. sent. n. 14281/2006).