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Notizie Giuridiche

» Multa per il lavoratore assente alla visita fiscale, nonostante il figlio in ospedale
05/10/2019 - Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Non sfugge alla multa il dipendente assente alla visita fiscale, nonostante adduca di essersi dovuto allontanare dall'abitazione per accompagnare il figlio al pronto soccorso.

Certo, l'allontanamento da casa determinato dall'urgenza è idoneo a giustificare l'assenza, ma il giustificato motivo sussiste solo per il lasso temporale trascorso in ospedale fino alle dimissioni e non per l'accompagnamento alla visita di controllo avvenuto in un momento successivo, durante l'orario di reperibilità, poiché in tal caso mancano i presupposti dell'urgenza e il lavoratore ben avrebbe potuto preavvisare il datore di lavoro.

Tanto emerge dall'ordinanza n. 24492/2019 (qui sotto allegata) con cui la sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un lavoratore contro la sanzione disciplinare, consistente in una multa, irrogatagli ai sensi dell'art. 5, comma 14, della legge n. 638/83.

Il caso

L'uomo era risultato assente alla visita di controllo domiciliare effettuata dall'INPS, nel caso di specie intorno alle ore 11:35, senza aver dato al datore di lavoro una preventiva comunicazione dell'assenza; solo in sede disciplinare e in sede processuale aveva fornito spiegazioni e aveva rappresentato come la sua assenza fosse da imputare a un giustificato motivo.

Quel giorno, alle ore 4:30 circa, aveva infatti dovuto accompagnare al Pronto Soccorso il figlio di sette anni a cui l'Ospedale aveva poi diagnosticato un'orticaria idiopatica con conseguente ricovero nelle ore successive.

Tuttavia, secondo la Corte territoriale, la circostanza dedotta avrebbe potuto giustificare l'assenza del dipendente esclusivamente con riferimento al ricovero urgente in orario corrispondente alla visita fiscale (dunque ore 11.35). Invece, nel caso in esame, l'accesso al pronto soccorso era avvenuto molto prima e il ragazzino era stato poi dimesso alle ore 4:59.

Per i magistrati, invece, il ricovero ordinario (o visita di controllo) avvenuto nel corso della tarda mattinata non presentava alcuna caratteristica dell'urgenza, dunque la situazione non precludeva la possibilità di una previa comunicazione dell'assenza al datore di lavoro.

Una decisione fortemente contestata dal lavoratore in Cassazione. Per l'uomo non può ritenersi insussistente la presenza di un giustificato motivo in caso di allontanamento dal domicilio per accompagnare il figlio minore al Pronto soccorso, tenuto conto delle esigenze di solidarietà e vicinanza familiare, senz'altro meritevoli di tutela nell'ambito di rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione.

Giustificato motivo e situazione di necessità

Secondo gli Ermellini, invece, la Corte d'Appello ha fatto ben applicazione del principio secondo cui, ai sensi dell'art. 5, quattordicesimo comma, legge n. 638/1983, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio.

Tale giustificato motivo, dunque, non è ravvisabile in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità (cfr. Cass. 14735/2004)

La sentenza impugnata ha escluso il nesso tra il momento dell'urgenza, effettivamente sussistente in orario notturno (al primo accesso al Pronto soccorso), ma non sussistente al tempo della visita fiscale, avvenuta in tarda mattinata quando nessuna urgenza era stata dimostrata dal lavoratore idonea a giustificare l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità nonché il mancato previo avviso di allontanamento al proprio datore di lavoro.
[Fonte: www.studiocataldi.it]

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