In sede di accordo governativo, le imprese potranno raggiungere anche un
accordo di mobilità non oppositiva che consentirà ai lavoratori che abbiano prestato esplicito consenso, l'uscita anticipata dal mondo del lavoro alla stessa età prevista per
Quota 100 (62 anni), ma con un periodo contributivo di durata inferiore (37 anni e dieci mesi anziché 38 anni).
Vi potranno accedere i lavoratori che si trovino a non più di 5 anni dal conseguimento del diritto alla pernione di vecchiaia, ovvero che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata (di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta.
La prestazione di integrazione al reddito potrà essere riconosciuta con le medesime modalità anche ai lavoratori dipendenti di imprese di grandi dimensioni che non rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 148/2015, ma hanno sottoscritto Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 del medesimo
decreto legislativo che siano già costituiti o siano in corso di
costituzione senza che sia necessario apportare modifiche o integrazioni agli atti istitutivi o istituendi.
Cosa versa il datore di lavoro
Il datore di lavoro, a cui sarà consentito risolvere il rapporto di lavoro, dovrà impegnarsi a riconoscere a tali dipendenti per tutto il periodo, fino al raggiungimento dei requisiti per aver diritto alla pensione, un'indennità mensile, eventualmente comprensiva di NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS.
Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la
pensione anticipata, il datore di lavoro verserà
anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel calcolo dei cinque anni, nel caso di
pensione anticipata, dovrà essere conteggiata anche la finestra di tre mesi introdotta dall'articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019. Lo scivolo pensionistico previsto dal
Decreto Crescita è dunque alternativo rispetto a quello previsto dalla riforma Fornero del 2012, e si diversifica da
Quota 100 e dall'isopensione. L'impresa, infatti, si deve impegnare a rispettare il
contratto di espansione.
La stipulazione dell'accordo
Siglato e depositato l'accordo, la procedura di mobilità si dovrà concludere con la
non opposizione al licenziamento da parte dei lavoratori che vi aderiscono e che devono aver espressamente prestato il loro consenso all'uscita anticipata attraverso la sottoscrizione di apposito accordo.
Gli accordi stipulati e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, dovranno essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, quindi dovranno essere trasmessi, al fine del monitoraggio della relativa spesa, all'INPS e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della RGS.
Ai lavoratori che aderiscono a tale "scivolo" le eventuali e successive norme e riforme pensionistiche non potranno in alcun caso modificare i requisiti per conseguire il diritto all'accesso alla quiescenza certificato al momento dell'adesione alla procedura di prepensionamento di cui al citato comma 5.