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Notizie Giuridiche

» Pene più severe per chi aggredisce medici e operatori
27/09/2019 - Marina Crisafi

di Marina Crisafi – In arrivo pene più severe per chi aggredisce medici e operatori sanitari. È la novità principale introdotta dal ddl contro la violenza a medici e operatori sanitari licenziato ieri all'unanimità da palazzo Madama (con 237 voti a favore). Fortemente sollecitato dai camici bianchi, il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni" (sotto allegato) passa ora alla Camera per il sì definitivo.

Ok unanimità ddl, Speranza: "è la strada giusta"

Soddisfatto il ministro della salute, Roberto Speranza, che a margine dell'approvazione ha commentato su Twitter: "Gli episodi di violenza e le aggressioni a chi lavora nel mondo della sanità sono inaccettabili. Oggi dal Senato è arrivata una prima importante risposta con il voto all'unanimità. È la strada giusta su cui continuare a lavorare".

La futura legge, che sarà a costo zero come prevede l'art. 5 contenente le "clausole di invarianza finanziaria", si poggia su due pilastri principali (l'istituzione di un osservatorio e l'aggravamento delle pene), aventi il fine di contrastare il fenomeno della violenza contro il personale sanitario oggi in crescita.

Violenza contro i medici: i dati

Secondo i dati, infatti, del sondaggio condotto da Anaoo Assomed, quasi 7 medici su 10 (il 66%) ha dichiarato di aver subito un'aggressione da parte dei pazienti.

Una percentuale che sale al Sud e nelle isole, attestandosi al 72% e che lievita addirittura all'80% per i medici che lavorano nel pronto soccorso.

Le cause, per i medici, sarebbero da attribuire a fattori socio-culturali, ma anche alle carenze organizzative e finanziarie del servizio sanitario.

Violenza contro i medici: cosa prevede il ddl

Il disegno di legge approvato, come anticipato, poggia su 2 capisaldi principali. Nel dettaglio è prevista l'istituzione di un osservatorio nazionale e l'introduzione di pene più severe per chi aggredisce un medico o un operatore sanitario.

Osservatorio nazionale

L'art. 1 prevede l'istituzione, presso il ministero della Salute, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Con decreto del ministero della salute (da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge), dovranno essere definite la durata e la composizione dell'osservatorio, nonché le modalità con le quali l'organismo riferisce sugli esiti della propria attività ai dicasteri interessati.

Spetterà all'osservatorio, in particolare, monitorare gli episodi di violenza e gli "eventi sentinella" che possano sfociare in fatti di violenza o minaccia, promuovere studi, analisi e proposte per ridurre i fattori di rischio, nonché la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza.

Fino a 16 anni di carcere per chi aggredisce un medico

L'art. 2 del ddl, invece, modifica l'art. 583-quater del codice penale, stabilendo che le pene aggravate previste dalla disposizione siano applicabili anche "in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private". Per cui il rischio è la reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi e da 8 a 16 anni per le lesioni gravissime.

Circostanze aggravanti

L'articolo 3, inoltre, inserisce tra le circostanze aggravanti comuni del reato (ex nuovo 11-octies art. 61 c.p.) l'avere commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Procedibilità

Infine, l'art. 4 inserito in sede redigente dalla commissione, modifica gli artt. 581 e 582 c.p., escludendo la procedibilità a querela della persona offesa, per i reati di percosse e lesione personale, laddove ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'art. 61, numero 11-octies.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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