di Annamaria Villafrate - La riforma del procedimento monitorio che vuole attribuire all'avvocato il potere di effettuare le verifiche preliminari del decreto ingiuntivo, rimettendo al giudice la fase eventuale dell'opposizione è oggetto di discussione ormai da diversi mesi. Ma ora il testo del ddl n. 755 (sotto allegato) sta per concludere il proprio esame in commissione giustizia, con la chiusura del termine per proporre gli emendamenti, e arriverà presto in aula.
Nell'attesa, ecco i punti salienti della riforma:
Ieri, l'ultimo giorno per presentare emendamenti al disegno di legge n. 755 in discussione alla Commissione Giustizia del Senato. Con questa innovazione, si vuole sgravare il giudice dalla verifica preventiva dei presupposti del decreto ingiuntivo prima di procedere alla sua emissione in base a una formula che, di fatto, è già predisposta dal legale in calce al ricorso. Verifica che, nel progetto del disegno di legge passerebbe all'avvocato.
Attraverso l'introduzione nel libro VI, titolo I, capo I c.p.c dell'art. 656 bis si attribuisce all'avvocato, munito di mandato professionale e su richiesta dell'assistito creditore di una somma liquida di danaro, il compito di emettere un atto di ingiunzione di pagamento con cui ordina all'altra parte di pagare l'importo dovuto entro venti giorni.
L'atto deve contenere inoltre l'espresso avvertimento che nello stesso termine il debitore può fare opposizione e che, se non si oppone, si procederà a esecuzione forzata se:
Una volta redatto, l'atto di ingiunzione deve essere notificato a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo posta.
Con l'introduzione dell'art. 656 c.p.c invece si prevede che, se l'avvocato che emette il decreto ingiuntivo non verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 656 bis è soggetto ad azione civile e disciplinare. Se poi la verifica puntuale della sussistenza dei requisiti suddetti è riconducibile a una condotta del legale commessa con dolo o colpa grave, costui è chiamato a risponderne dal punto di vista disciplinare davanti all'ordine professionale competente, oltre a dover rimborsare al soggetto ingiunto erroneamente le spese giudiziarie e i danni subiti.
L'avvocato inoltre può essere autorizzato dal presidente del tribunale o da un giudice delegato, previa istanza del creditore, ad accedere telematicamente alle banche dati dell'anagrafe tributaria e in quelle degli enti previdenziali, per acquisire tutte le informazioni necessarie a individuare cose e crediti da sottoporre a esecuzione, come quelli derivati da rapporti di conto corrente, lavoro subordinato o autonomo. Le risultanze delle ricerche effettuate devono risultare da apposito verbale.
In base a questo disegno di legge al giudice residuerebbero le seguenti funzioni: