Le nuove regole trovano applicazione anche nei confronti di:
I beneficiari, poi, devono essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla gestione separata.
E' inoltre necessario che l'interessato rientri in una delle categorie, brevemente sopra descritte:
Preliminare rispetto alla domanda di prestazione è la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. La domanda vera e propria di accesso alla prestazione può poi essere presentata nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio o contestualmente ad essa.
Entrambe le domande vanno presentate per mezzo dei canali istituzionali dell'INPS, in modalità telematica, indirizzandole alle sedi territoriali.
Chi è interessato all'Ape Social deve farlo nel rispetto dei termini di presentazione della domanda, ossia entro il 31 marzo 2024, entro il 15 luglio 2024 e non oltre il 30 novembre 2024.
Le domande potranno essere presentate utilizzando i moduli appositi disponibili sul sito dell'INPS nella parte dedicata ai servizi online.
Vai alla domanda Ape social sul sito Inps
Se il richiedente ha tutti i requisiti richiesti dalla legge per poter accedere al beneficio, l'indennità dell'Ape social decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, se a questa data, previa cessazione dell'attività lavorativa, il richiedente è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
L'indennità viene corrisposta con cadenza mensile, per dodici mensilità l'anno e cessa di essere erogata quando il beneficiario raggiunge l'età per il pensionamento di vecchiaia o i requisiti per una pensione diretta anticipata.
In caso di decesso del titolare, l'Ape social cessa di essere erogata e non è reversibile ai superstiti.
La rata mensile di Ape social è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento in cui il lavoratore accede alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questo importo).
Se la contribuzione è versata o accreditata su più gestioni tra quelle che danno diritto al trattamento, l'importo è calcolato pro quota per ciascuna gestione.
In ogni caso, la somma erogata a titolo di Ape Social non è soggetta né a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.
Inoltre, i beneficiari non hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare né alla contribuzione figurativa durante il godimento dell'indennità.
Il comma 137 dell'art. 1 della legge di bilancio 2024 prevede l'incumulabilità dell'Ape social "con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui."
Per coloro che hanno avuto la certificazione per l'accesso alla misura negli anni precedenti vale il regime di incumulabilità che consente loro di volgere attività lavorativa dipendente o parasubordinata solo se i loro redditi non superino gli 8mila euro lordi annui e attività lavorativa autonoma solo se i loro redditi non superino 4.800 euro lordi annui.
Decade quindi dal beneficio certificato nel 2024 chi svolge attività di lavoro dipendente o autonomo e chi svolge attività occasionale autonoma da cui derivino redditi superiori ai 5000 euro.